RIFORMA MORATTI - I

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da: C. Penna, 24 aprile 2004 *  "Scuola" - SCUOLA PRIMARIA - SEC. 1° GRADO - 2° CICLO

 

La Riforma MORATTI

La legge n. 53 del 2003 ha riformato l'intero sistema scolastico dell'istruzione e della formazione. E' una legge che si colloca su una lunga scia di leggi nazionali primarie e secondarie (e normativa dell'UE), che investono la scuola fin dagli inizi degli anni Novanta.
Tutto possiamo dire che sia cominciato nella Conferenza Nazionale della Scuola tenutasi a Roma tra la fine di gennaio e i primi di febbraio del 1990: lì si è disegnata la mappa della scuola del futuro.
Sono state emanate poi importanti leggi che riguardano tutto il settore della Pubblica Amministrazione (settore al quale appartiene anche la Scuola). La legge sulla trasparenza del 1990, la legge Bassanini (n. 59/97) di fondamentale importanza per la pubblica amministrazione e il cui articolo 21 riguarda proprio la scuola; la legge 3/2001 che ha modificato il Titolo V della Costituzione. Tante altre leggi hanno contribuito a modificare l'assetto pubblico e, moltissime di queste, hanno inciso in modo diretto sulla scuola.

L'ultima riforma della scuola risale a G. Gentile, nel 1923; non sono poche le realtà della scuola che addirittura risalgono ancora a quella riforma. Con il ministro del centrosinistra Berlinguer è stata approvata una legge di riforma, la n. 30/2000, ma con il cambio di legislatura è stata espressamente abolita sia questa legge 30/2000 sia la legge 9/1999 che prevedeva l'innalzamento dell'obbligo scolastico a 15 anni.

La legge 53/03 è una legge-quadro delega e, come tale, ha bisogno di alcuni decreti (decreti delegati), che dovranno essere emanati entro 24 mesi dall'entrata di vigore della presente legge (che, ricordiamolo, è entrata in vigore il 17 aprile 2004). Questi decreti dovranno attuare i vari punti della legge. Per adesso è stato emanato un solo decreto delegato, il n. 59 del 19 febbraio 2004. Questo decreto delegato (o decreto legislativo) attua la riforma nel primo ciclo di istruzione. Il decreto n. 59/04 è stato accompagnato dalla Circolare Ministeriale n. 29 del 5 marzo 2004 che contiene istruzioni e indicazioni sul decreto legislativo n. 59. Inoltre, il 25 marzo 2004 è stato approvato in via preliminare lo schema del decreto legislativo sulla "Istituzione del Servizio Nazionale di Valutazione del sistema di istruzione e di istruzione e formazione nonché riordino dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione".

I decreti delegati di questa legge dovranno tenere conto di alcuni principi stabiliti dalla legge quadro
a
) è promosso l'apprendimento in tutto l'arco della vita e sono assicurate a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze;
b) sono promossi il conseguimento di una formazione spirituale e morale, anche ispirata ai principi della Costituzione, e lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale, alla comunità nazionale ed alla civiltà europea;
c) è assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età; l'attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale e garantendo, attraverso adeguati interventi, l'integrazione delle persone in situazione di handicap;
d) il sistema educativo di istruzione e di formazione si articola nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale;
e) la scuola dell'infanzia (ex scuola materna), di durata triennale, concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunità educative; nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, essa contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza la continuità educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria;
f) il primo ciclo di istruzione è costituito dalla scuola primaria (ex scuola elementare), e dal primo ciclo di scuola secondaria di primo grado. La scuola primaria promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della personalità, ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base fino alle prime sistemazioni logico-critiche, di far apprendere i mezzi espressivi, ivi inclusa l'alfabetizzazione in almeno una lingua dell'Unione europea oltre alla lingua italiana, di porre le basi per l'utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai principi fondamentali della convivenza civile. La scuola secondaria di primo grado (ex scuola media), attraverso le discipline di studio, è finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio ed al rafforzamento delle attitudini alla interazione sociale; organizza ed accresce, anche attraverso l'alfabetizzazione e l'approfondimento nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea; è caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della personalità dell'allievo; cura la dimensione sistematica delle discipline; sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi; fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione; introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione europea; aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione; il primo ciclo di istruzione si conclude con un esame di Stato, il cui superamento costituisce titolo di accesso al sistema dei licei e al sistema dell'istruzione e della formazione professionale;
g) il secondo ciclo, finalizzato alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il fare e l'agire, e la riflessione critica su di essi, è finalizzato a sviluppare l'autonoma capacità di giudizio e l'esercizio della responsabilità personale e sociale; in tale ambito, viene anche curato lo sviluppo delle conoscenze relative all'uso delle nuove tecnologie; il secondo ciclo è costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e della formazione professionale; dal compimento del quindicesimo anno di età i diplomi e le qualifiche si possono conseguire in alternanza scuola-lavoro o attraverso l'apprendistato; il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico, economico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, tecnologico, delle scienze umane; i licei artistico, economico e tecnologico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi; i licei hanno durata quinquennale; l'attività didattica si sviluppa in due periodi biennali e in un quinto anno che prioritariamente completa il percorso disciplinare e prevede altresì l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità caratterizzanti il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi; i licei si concludono con un esame di Stato il cui superamento rappresenta titolo necessario per l'accesso all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica; l'ammissione al quinto anno dà accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore;
h) ferma restando la competenza regionale in materia di formazione e istruzione professionale, i percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello, valevoli su tutto il territorio nazionale se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione di cui alla lettera c); le modalità di accertamento di tale rispondenza, anche ai fini della spendibilità dei predetti titoli e qualifiche nell'Unione europea, sono definite con il regolamento di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c); i titoli e le qualifiche costituiscono condizione per l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144; i titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l'esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato d'intesa con le università e con l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e ferma restando la possibilità di sostenere, come privatista, l'esame di Stato anche senza tale frequenza;
i) è assicurata e assistita la possibilità di cambiare indirizzo all'interno del sistema dei licei, nonché di passare dal sistema dei licei al sistema dell'istruzione e della formazione professionale, e viceversa, mediante apposite iniziative didattiche, finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta; la frequenza positiva di qualsiasi segmento del secondo ciclo comporta l'acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui alle lettere g) e h); nel secondo ciclo, esercitazioni pratiche, esperienze formative e stage realizzati in Italia o all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, sono riconosciuti con specifiche certificazioni di competenza rilasciate dalle istituzioni scolastiche e formative; i licei e le istituzioni formative del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, d'intesa rispettivamente con le università, con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, stabiliscono, con riferimento all'ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalità per l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità richieste per l'accesso ai corsi di studio universitari, dell'alta formazione, ed ai percorsi dell'istruzione e formazione tecnica superiore;
l) i piani di studio personalizzati, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, contengono un nucleo fondamentale, omogeneo su base nazionale, che rispecchia la cultura, le tradizioni e l'identità nazionale, e prevedono una quota, riservata alle regioni, relativa agli aspetti di interesse specifico delle stesse, anche collegata con le realtà locali.

Con i prossimi articoli vedremo da vicino i vari segmenti di questa nuova scuola che, a partire dal prossimo anno scolastico 2004-2005 riguarderà tutte le classi dell'attuale  scuola elementare e soltanto le prime classi di prima media che si formeranno  a settembre 2004. Questo significa che nella scuola elementare (ormai scuola primaria) la riforma riguarderà tutte le classi, anche perché la scuola elementare è stata investita da una fase di sperimentazione, quindi già conosce le novità della riforma Moratti; mentre per le scuola media entrerà a regime, nel 2004-2005 solo le prime classi; nel 2005-2006 le prime e le seconde classi, dal 2006-2007 riguarderà tutte le classi della scuola media (ormai scuola secondaria di primo grado).

Sul sito www.edscuola.it, nella sezione "Riforma Cicli" è possibile trovare tutte le leggi e i decreti che riguardano la Riforma, sia nella fase di sperimentazione che in questa attuativa (ovviamente il tutto è reperibile - anche se in forma meno pratica - sulsito del ministero www.istruzione.it).