La Riforma MORATTI
La legge n. 53 del
2003 ha riformato l'intero sistema scolastico dell'istruzione e
della formazione. E' una legge che si colloca su una lunga scia di
leggi nazionali primarie e secondarie (e normativa dell'UE), che investono la scuola fin
dagli inizi degli anni Novanta.
Tutto possiamo dire che sia cominciato nella Conferenza Nazionale
della Scuola tenutasi a Roma tra la fine di gennaio e i primi di
febbraio del 1990: lì si è disegnata la mappa della scuola del
futuro.
Sono state emanate poi importanti leggi che riguardano tutto il
settore della Pubblica Amministrazione (settore al quale
appartiene anche la Scuola). La legge sulla trasparenza del 1990,
la legge Bassanini (n. 59/97) di fondamentale importanza per la
pubblica amministrazione e il cui articolo 21 riguarda proprio la
scuola; la legge 3/2001 che ha modificato il Titolo V della
Costituzione. Tante altre leggi hanno contribuito a modificare
l'assetto pubblico e, moltissime di queste, hanno inciso in modo
diretto sulla scuola.
L'ultima riforma
della scuola risale a G. Gentile, nel 1923; non sono poche le
realtà della scuola che addirittura risalgono ancora a quella
riforma. Con il ministro del centrosinistra Berlinguer è stata approvata una legge di
riforma, la n. 30/2000, ma con il cambio di legislatura è stata
espressamente abolita sia questa legge 30/2000 sia la legge 9/1999 che
prevedeva l'innalzamento dell'obbligo scolastico a 15 anni.
La legge 53/03 è
una legge-quadro delega e, come tale, ha bisogno di alcuni decreti
(decreti delegati), che dovranno essere emanati entro 24 mesi
dall'entrata di vigore della presente legge (che, ricordiamolo, è
entrata in vigore il 17 aprile 2004). Questi decreti dovranno
attuare i vari punti della legge. Per adesso è stato emanato un
solo decreto delegato, il n. 59 del 19 febbraio 2004. Questo
decreto delegato (o decreto legislativo) attua la riforma nel
primo ciclo di istruzione. Il decreto n. 59/04 è stato
accompagnato dalla Circolare Ministeriale n. 29 del 5 marzo 2004
che contiene istruzioni e indicazioni sul decreto legislativo n.
59. Inoltre, il 25 marzo 2004 è stato approvato in via preliminare
lo schema del decreto legislativo sulla "Istituzione del
Servizio Nazionale di Valutazione del sistema di istruzione e di
istruzione e formazione nonché riordino dell'Istituto nazionale
per la valutazione del sistema dell'istruzione".
I decreti delegati
di questa legge dovranno tenere conto di alcuni principi stabiliti
dalla legge quadro:
a) è promosso l'apprendimento in tutto l'arco della
vita e sono assicurate a tutti pari opportunità di raggiungere elevati
livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze;
b) sono promossi il conseguimento di una formazione
spirituale e morale, anche ispirata ai principi della Costituzione, e lo
sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale,
alla comunità nazionale ed alla civiltà europea;
c) è assicurato a tutti il diritto all'istruzione e
alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al
conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età;
l'attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e in
quello di istruzione e formazione professionale e garantendo, attraverso adeguati
interventi, l'integrazione delle persone in situazione di handicap;
d) il sistema educativo di istruzione e di formazione
si articola nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende
la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un
secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema
dell'istruzione e della formazione professionale;
e) la scuola dell'infanzia (ex scuola materna), di durata
triennale, concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo,
psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine
e dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione,
autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare un'effettiva
eguaglianza delle opportunità educative; nel rispetto della
primaria responsabilità educativa dei genitori, essa contribuisce
alla formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua
autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza la
continuità educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e
con la scuola primaria;
f) il primo ciclo di istruzione è costituito dalla scuola
primaria (ex scuola elementare), e dal primo ciclo di scuola
secondaria di primo grado.
La scuola primaria promuove, nel rispetto delle diversità individuali,
lo sviluppo della personalità, ed ha il fine di far acquisire e
sviluppare le conoscenze e le abilità di base fino alle prime
sistemazioni logico-critiche, di far apprendere i mezzi espressivi, ivi
inclusa l'alfabetizzazione in almeno una lingua dell'Unione europea
oltre alla lingua italiana, di porre le basi per l'utilizzazione di
metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi
fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare le capacità relazionali e di
orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai principi
fondamentali della convivenza civile. La scuola secondaria di primo
grado (ex scuola media), attraverso le discipline di studio, è finalizzata alla crescita
delle capacità autonome di studio ed al rafforzamento delle attitudini
alla interazione sociale; organizza ed accresce, anche attraverso
l'alfabetizzazione e l'approfondimento nelle tecnologie informatiche, le
conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e
alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà
contemporanea; è caratterizzata dalla diversificazione didattica e
metodologica in relazione allo sviluppo della personalità dell'allievo;
cura la dimensione sistematica delle discipline; sviluppa
progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti
alle attitudini e vocazioni degli allievi; fornisce strumenti adeguati
alla prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione;
introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione europea; aiuta ad
orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione; il primo
ciclo di istruzione si conclude con un esame di Stato, il cui
superamento costituisce titolo di accesso al sistema dei licei e al
sistema dell'istruzione e della formazione professionale;
g) il secondo ciclo, finalizzato alla crescita
educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere,
il fare e l'agire, e la riflessione critica su di essi, è finalizzato a
sviluppare l'autonoma capacità di giudizio e l'esercizio della
responsabilità personale e sociale; in tale ambito, viene anche curato
lo sviluppo delle conoscenze relative all'uso delle nuove tecnologie; il
secondo ciclo è costituito dal sistema dei licei e dal sistema
dell'istruzione e della formazione professionale; dal compimento del
quindicesimo anno di età i diplomi e le qualifiche si possono conseguire
in alternanza scuola-lavoro o attraverso l'apprendistato; il sistema dei
licei comprende i licei artistico, classico, economico, linguistico,
musicale e coreutico, scientifico, tecnologico, delle scienze umane; i
licei artistico, economico e tecnologico si articolano in indirizzi per
corrispondere ai diversi fabbisogni formativi; i licei hanno durata
quinquennale; l'attività didattica si sviluppa in due periodi biennali e
in un quinto anno che prioritariamente completa il percorso disciplinare
e prevede altresì l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità
caratterizzanti il profilo educativo, culturale e professionale del
corso di studi; i licei si concludono con un esame di Stato il cui
superamento rappresenta titolo necessario per l'accesso all'università e
all'alta formazione artistica, musicale e coreutica; l'ammissione al
quinto anno dà accesso all'istruzione e formazione tecnica
superiore;
h) ferma restando la competenza regionale in materia di
formazione e istruzione professionale, i percorsi del sistema
dell'istruzione e della formazione professionale realizzano profili
educativi, culturali e professionali, ai quali conseguono titoli e
qualifiche professionali di differente livello, valevoli su tutto il
territorio nazionale se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione
di cui alla lettera c); le modalità di accertamento di tale rispondenza,
anche ai fini della spendibilità dei predetti titoli e qualifiche
nell'Unione europea, sono definite con il regolamento di cui
all'articolo 7, comma 1, lettera c); i titoli e le qualifiche
costituiscono condizione per l'accesso all'istruzione e formazione
tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 69 della
legge 17 maggio 1999, n. 144; i titoli e le qualifiche conseguiti al
termine dei percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione
professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere
l'esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'università e
all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di
apposito corso annuale, realizzato d'intesa con le università e con
l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e ferma restando la
possibilità di sostenere, come privatista, l'esame di Stato anche senza
tale frequenza;
i) è assicurata e assistita la possibilità di cambiare
indirizzo all'interno del sistema dei licei, nonché di passare dal
sistema dei licei al sistema dell'istruzione e della formazione
professionale, e viceversa, mediante apposite iniziative didattiche,
finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova
scelta; la frequenza positiva di qualsiasi segmento del secondo ciclo
comporta l'acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti
valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente
interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui alle lettere g) e
h); nel secondo ciclo, esercitazioni pratiche, esperienze formative e
stage realizzati in Italia o all'estero anche con periodi di inserimento
nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei
servizi, sono riconosciuti con specifiche certificazioni di competenza
rilasciate dalle istituzioni scolastiche e formative; i licei e le
istituzioni formative del sistema dell'istruzione e della formazione
professionale, d'intesa rispettivamente con le università, con le
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con
il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, stabiliscono,
con riferimento all'ultimo anno del percorso di studi, specifiche
modalità per l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità
richieste per l'accesso ai corsi di studio universitari, dell'alta
formazione, ed ai percorsi dell'istruzione e formazione tecnica
superiore;
l) i piani di studio personalizzati, nel rispetto
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, contengono un nucleo
fondamentale, omogeneo su base nazionale, che rispecchia la cultura, le
tradizioni e l'identità nazionale, e prevedono una quota, riservata alle
regioni, relativa agli aspetti di interesse specifico delle stesse,
anche collegata con le realtà locali.
Con i prossimi
articoli vedremo da vicino i vari segmenti di questa nuova scuola
che, a partire dal prossimo anno scolastico 2004-2005 riguarderà
tutte le classi dell'attuale scuola elementare e soltanto le
prime classi di prima media che si formeranno a settembre
2004. Questo significa che nella scuola elementare (ormai scuola
primaria) la riforma riguarderà tutte le classi, anche perché la
scuola elementare è stata investita da una fase di
sperimentazione, quindi già conosce le novità della riforma
Moratti; mentre per le scuola media entrerà a regime, nel
2004-2005 solo le prime classi; nel 2005-2006 le prime e le
seconde classi, dal 2006-2007 riguarderà tutte le classi della
scuola media (ormai scuola secondaria di primo grado).
Sul sito
www.edscuola.it,
nella sezione "Riforma Cicli" è possibile trovare tutte le leggi e
i decreti che riguardano la Riforma, sia nella fase di
sperimentazione che in questa attuativa (ovviamente il tutto è
reperibile - anche se in forma meno pratica - sulsito del
ministero
www.istruzione.it).
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